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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.143. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.143.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari). - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.
2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 o, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 6 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7