Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.