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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.55. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.55.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.