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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.35. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.35.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.
3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento o deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, terzo comma, del codice civile relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza o coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.
9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:
«611-bis. - Trattamento medico arbitrario. - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.
Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive o le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate».