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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2038. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.2038.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il paziente, in ragione di una condizione patologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.