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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2007. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.2007.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il minore, nella misura concordata con gli esercenti la potestà parentale o la tutela e nei modi più adatti all'età, va coinvolto nell'alleanza terapeutica, che in questo caso si viene a creare tra il minore stesso, i curanti e gli esercenti la potestà parentale o la tutela, cui è delegato il consenso informato. Le richieste e gli orientamenti del minore debbono essere presi attentamente in considerazione nel percorso decisionale, che deve avere come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica dello stesso. Nel caso del minore ultraquattordicenne il medico è tenuto a fornire personalmente un'informazione adeguata e la firma del minore stesso, a meno che non si verifichino le condizioni di cui al comma 4, deve corredare il documento di consenso informato.