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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1907. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
2.1907.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese.