Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.