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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.60. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.60.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale.