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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.59. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.59.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo.