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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2041. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2041.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) riconosce che colui che in fase terminale della sua vita anche se non più in grado di intendere e volere ma che abbia lasciato per iscritto la sua volontà a non essere curato o alimentato artificialmente ha il diritto al rispetto della sua volontà e il medico che esegue la volontà del paziente, quando questa è per iscritto secondo norme stabilite dalla legge, non può essere perseguito a norma degli articoli 575 579 580 del codice penale in quanto trattasi non di suicidio o omicidio ma di eliminare sofferenze inutili a un paziente che lo ha richiesto per iscritto precedentemente nel caso si fosse trovato in una situazione di sofferenza estrema per malattia terminale e dalla quale non sarebbe potuto uscire se non con l'aiuto del medico;
c-bis) garantisce il pieno diritto esclusivo delle persona umana a decidere direttamente - o previa dichiarazione scritta preventivamente consegnata a persona di sua fiducia - di por fine dignitosamente alla propria vita mediante quei metodi medico-scientifici che comportano l'immediata eliminazione della sofferenza o dello stato vegetativo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.