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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2015. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.2015.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere la lettera
c);
lettera d), sopprimere le parole: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
lettera e), sopprimere le parole:, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
lettera
f), sostituire le parole: di fine vita con la seguente: terminale;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:
a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale, gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
b) la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire;
c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.
1-ter. Le condizioni di cui al comma 1-bis devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dal competente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza.
1-quater. La non punibilità di cui al comma 1-bis si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o per il suicidio assistito e a chiunque ha collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.