Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) assicura che ogni persona maggiorenne possa redigere direttive anticipate per il caso in cui non fosse in grado in futuro di esprimere la propria volontà; tali direttive anticipate indicano i desideri della persona relativi alla sua fine di vita in merito alle condizioni di limitazione o sospensione del trattamento terapeutico;