Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo