stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Estensione del consenso). - 1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:
«50. - (Consenso dell'avente diritto). - Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile.».