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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0949. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.0949.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.