stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.084. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.084.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.