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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0682. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.0682.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
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