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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0267. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.0267.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'autorità giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.