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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0264. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.0264.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.