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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01242. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.01242.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.