stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.01050. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2011  [ apri ]
01.01050.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.