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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.15. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
9.15.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.