Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Giudice tutelare). - 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 6, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
2. Nei casi di cui al comma 1, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.