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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
8.02.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il Ministero della salute e il ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai Ministeri medesimi.
2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.