Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sui suoi effetti. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.