Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.