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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.75. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.75.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.