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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.69. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.69.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.