Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.