stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.46. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.46.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.