Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione.