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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.37. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.37.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge.
3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.
4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altresì un medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere.