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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.36. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.36.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.