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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2031. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.2031.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante circa l'interpretazione della volontà del paziente, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici ed infermieri designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, i cui membri devono essere approvati dal fiduciario, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto, un anestesista-rianimatore e dall'infermiere case manager o dal coordinatore infermieristico dell'unità operativa di riferimento. Tale collegio deve sentire il medico curante e il fiduciario. Il fiduciario può richiedere il trasferimento del paziente in altra struttura sanitaria, ottenuto il consenso dai medici di quest'ultima. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.