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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2019. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.2019.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Le volontà relative alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto, possono essere disattese dal medico curante, con l'accordo del fiduciario, solo in presenza di sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. Le motivazioni della decisione sono annotate nella cartella clinica.
3. L'eventuale indicazione, nella dichiarazione anticipata, del rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 2, ivi compresa la nutrizione artificiale, è valutata dal medico curante secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito dell'attualità della volontà e dunque dell'impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di tali trattamenti diventa in ogni caso vincolante quando la persona entra nella fase terminale della vita ovvero qualora essi comportino per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali o del prolungarsi di una condizione patologica che non consenta ragionevoli probabilità di recupero.
4. In caso di disaccordo con il medico curante, il fiduciario può chiedere la valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio deve sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non dare seguito al parere del collegio, la direzione sanitaria individua tempestivamente il personale medico adeguato a tale scopo tra i componenti del collegio stesso. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana.
5. Qualora il fiduciario non sia stato nominato o non sia disponibile, è sostituito, ai fini dal presente articolo, dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.