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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2013. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
7.2013.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: impegnative per il medico curante. Qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed in assenza di questo sentiti i soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 91 del 1999, le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte. I benefici vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico e sanitario. È sempre garantito al personale medico e sanitario il diritto all'obiezione di coscienza.