Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.