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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.38. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
6.38.

Al comma 1, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.