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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.37. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
6.37.

Al comma 1, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità.