Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, le funzioni e i compiti del fiduciario sono svolti dai soggetti indicati dall'articolo 23, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91.