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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.2004. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
6.2004.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Al di fuori del caso di cui al comma 1, con la forma e le modalità prescritte dall'articolo 4, commi 1 e 2, il dichiarante può limitarsi a nominare un fiduciario maggiorenne quale unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico in previsione di un'eventuale perdita della propria capacità di intendere e volere. Al fiduciario si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.