Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione dei principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.