Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito, ove possibile, il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 6.
sopprimere l'articolo 7.