Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, eventuali dichiarazioni di volontà o convinzioni e orientamenti espressi chiaramente dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge, acquistano valore ai fini della presente legge, e sono utilizzabili per la ricostruzione della volontà del soggetto medesimo, se confermati dai familiari nel seguente ordine: dal coniuge non separato, dal convivente more uxorio, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado. In assenza dei soggetti di cui al precedente periodo, la ricostruzione della volontà del soggetto acquista valore e può essere utilizzata se confermata in maniera evidente e univoca da persone maggiorenni anche se non legate al soggetto da alcun vincolo di parentela.