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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.09. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
4.09.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo Paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge, viene immediatamente informato. Se non si è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.
2. Il cittadino, o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio Paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.
3. In questo caso, chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo Stato di residenza dello straniero.