stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.08. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
4.08.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del Paese d'origine dello straniero.