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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
4.010.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Quando una dichiarazione anticipata di trattamento sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero, deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti.