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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2011  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Campagne d'informazione). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero della salute.