Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante.
Conseguentemente:
all'articolo 4, sopprimere il comma 1;
sopprimere l'articolo 7.