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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.82. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.82.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'ordine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante.

Conseguentemente:

all'articolo 4, sopprimere il comma 1;

sopprimere l'articolo 7.