Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.