Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.