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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.462. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/07/2011  [ apri ]
3.462.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate lo modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.